Sarà il tribunale costituzionale tedesco a salvare l'Eurozona?

Sulle spalle della BCE grava un carico di responsabilità che si espande ben oltre le sue funzioni

La Corte costituzionale federale tedesca ha dato ordine alla Bundesbank – la banca centrale – di non dare più esecuzione alle decisioni della BCE in ordine al programma di acquisto di titoli pubblici varato nel 2015, nonché di vendere i titoli che detiene.

Questo ordine è sottoposto a una condizione: esso decade se la BCE entro tre mesi adotterà una nuova decisione nella quale dimostri che gli obiettivi di politica monetaria perseguiti con il programma di acquisto di titoli pubblici non sono sproporzionati rispetto agli altri effetti – di politica economica e fiscale – prodotti.

Se prevale la ragionevolezza, gli effetti pratici di questa decisione possono essere molto limitati: è sufficiente che la BCE “spieghi” meglio la sua decisione del 2015, soffermandosi sugli effetti indiretti che essa produce (bassi tassi d’interesse e quindi penalizzazione del risparmio privato, riduzione del costo del debito pubblico e quindi incentivo a fare più deficit), e argomentando come questi effetti fossero a suo avviso inevitabili e “proporzionati” rispetto alle esigenze di politica monetaria.

Ma la parte più rilevante della decisione della Corte federale non sta nel motivo di incostituzionalità che accoglie, quanto in quello che respinge.
Nell’argomentare sul perché il programma di acquisto di titoli pubblici non viola l’art.123 del trattato UE, che vieta il finanziamento monetario dei deficit pubblici, la Corte invoca alcune caratteristiche del programma: un limite all’acquisto pari al 33% dei ciascuna emissione, acquisti in proporzione alla quota detenuta da ciascun Paese nel capitale della BCE, esclusione di titoli che non abbiano la qualifica “investment grade”.

Il problema è che il programma varato a seguito della pandemia da coronavirus non rispetta nessuno di questi tre criteri. La Corte fin dalle premesse ribadisce che essa si pronuncia sul vecchio e non sul nuovo programma. Ma, nel fissare le condizioni che rendono accettabile il vecchio, implicitamente definisce inaccettabile il nuovo.

Questa posizione della Corte di Karlsruhe è più difficile da superare. Qui sembra che non basti un appuntino del servizio studi della BCE che argomenti sulla “proporzionalità” tra obiettivi perseguiti ed effetti indiretti.
Ci si può lamentare degli ostacoli che il formalismo giuridico, o addirittura il preteso sovranismo della Corte federale, frappone rispetto alla necessità di fronteggiare con ogni mezzo gli effetti economici della pandemia.

Ma forse occorre riflettere: con tutta evidenza sono sorte difficoltà politiche nella utilizzazione degli strumenti propri per fronteggiare gli effetti economici del coronavirus (Meccanismo Europeo di Stabilità, bilancio dell’Unione). Per aggirare questi ostacoli, si è finito per porre sulle spalle della BCE un carico di responsabilità che si espande ben oltre la sua funzione di tutelare la stabilità del valore dell’euro. Se le sue responsabilità investono in generale la politica economica, fino a giungere a rendere possibili o addirittura determinare trasferimenti di risorse fra diversi Stati dell’Unione, è difficile che la sua indipendenza dalla politica regga. Sarà una Corte, o un Parlamento, o il rifiuto di una banca centrale nazionale di adempiere a decisioni che ritiene “ultra vires”, ma prima o poi l’eurosistema rischia di lacerarsi, e con esso l’unità della moneta europea.

A ben vedere, il severo richiamo della Corte federale al rispetto della regola della legge rende forse un buon servizio alla sopravvivenza della moneta unica e alla salvaguardia del suo valore nel tempo.

6 maggio 2020

oggi, 11 Dicembre 2024, il debito pubblico italiano ammonta a il debito pubblico oggi
0
    0
    Il tuo carrello
    Il tuo carrello è vuotoTorna al negozio
    Istituto Bruno Leoni