L’automedicazione della trasparenza

Luci e ombre del Sunshine Act italiano


2 Settembre 2019

Argomenti / Diritto e Regolamentazione , Politiche pubbliche

Giuseppe Portonera

Forlin Fellow

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Questo focus analizza i contenuti della proposta di legge “Baroni”, che vuole essere, per l’Italia, ciò che, per gli Stati Uniti, è stato il Sunshine Act. Il che vuol dire che la proposta intende rendere «trasparenti» i rapporti, aventi rilevanza economica, intercorrenti tra le imprese e i soggetti o le organizzazioni che operano nel settore della salute, attraverso l’introduzione di un obbligo di pubblicità delle convenzioni e erogazioni in denaro, beni, servizi e altre utilità effettuate da un’impresa farmaceutica.

Come si mette in luce nel focus, però, la legge arriverebbe, una volta approvata, là dove le decisioni aziendali sono già arrivate, dimostrando come le spontanee dinamiche di mercato possano giungere da sole senza l’intervento del legislatore, che, a quel punto, giunge tardivo e sostanzialmente ridondante. Difatti, a partire dal 2016, l’industria farmaceutica ha già auto-regolamentato, per mezzo del proprio Codice deontologico e senza dover attendere l’intervento del legislatore, l’ambito della trasparenza rispetto alle relazioni “rilevanti” tra aziende e operatori sanitari; e, come accade per ogni tipo di incentivo reputazionale, quando, all’interno di un dato mercato, si comincia a tenere in conto un particolare valore nell’orientare le proprie scelte di consumo, le imprese ricevono una decisa spinta ad adeguare, in modo consequenziale, le proprie pratiche e i propri standard.

Il caso della trasparenza nel settore dei rapporti tra imprese farmaceutiche e operatori nel settore della salute non fa eccezione, visto che – secondo i dati resi disponibili da Farmindustria – oltre il 70% degli operatori sanitari ha già fornito il proprio consenso alla pubblicazione dei dati che li riguardano, senza necessità di una coazione esterna diversa dalla pressione degli incentivi reputazionali.

L’automedicazione della trasparenza

Un Sunshine Act per l'Italia rischia di essere tardivo e sostanzialmente ridondante: già dal 2016, l’industria farmaceutica ha auto-regolamentato l’ambito della trasparenza rispetto alle relazioni "rilevanti" tra aziende e operatori sanitari condividi con questo commento
Un ambito di applicazione irragionevolmente ampio e il rischio di contrasto con la disciplina europea di protezione dei dati sensibili: due profili critici che il legislatore troverebbe considerare, prima dell'approvazione definitiva del Sunshine Act condividi con questo commento
An Italian Sunshine Act is likely to be belated and basically redundant: as early as 2016, the pharmaceutical industry self-regulated the scope of transparency with respect to the "relevant" relationships between companies and healthcare professionals condividi con questo commento
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