Il fine non giustifica i mezzi

La lotta contro "mali assoluti" (mafia, evasione fiscale, pandemia) è spesso una scusa per soffocare libertà fondamentali e lo stato di diritto

16 Gennaio 2026

Istituto Bruno Leoni

Natale D’Amico

Consigliere, Corte dei Conti

Argomenti / Diritto e Regolamentazione

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), con la decisione riguardante i ricorsi 40607/19 e 34583/20 depositata l’8 gennaio, ha sancito che la disciplina italiana che regola l’accesso dell’amministrazione finanziaria ai dati finanziari dei contribuenti viola il “diritto fondamentale”, tutelato dall’art. 8 della Convenzione: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare…”.

Il fatto è semplice: i due ricorrenti sono stati informati dalla loro banca di una richiesta di accesso ai loro dati finanziari da parte dell’amministrazione finanziaria, e hanno presentato il proprio ricorso alla Cedu.
La decisione non era affatto scontata, tant’è vero che due dei sette giudici componenti il collegio hanno manifestato la loro dissenting opinion, motivandola con quel principio di sussidiarietà che la Cedu ha sempre affermato: è possibile ricorrere alla Corte solo dopo aver esperito davanti alle autorità nazionali tutti i rimedi disponibili contro l’atto che si presume illegittimo.

Proprio qui sta il carattere eclatante della decisione: la Corte ha accertato che nell’ordinamento italiano non vi è alcun rimedio di fronte a un accesso immotivato da parte dell’amministrazione a dati tanto delicati quali quelli relativi alla situazione e alla gestione finanziaria di un contribuente, e per questo ha ammesso un inusuale ricorso diretto.

La legge italiana e le successive circolari esplicative subordinano l’accesso a condizioni piuttosto lasche, e prescrivono che un tale accesso debba essere autorizzato dal vertice dell’amministrazione (Agenzia delle entrate o Guardia di finanza); quindi, nessuno scrutinio indipendente per valutare se le pur lasche condizioni siano state rispettate.

La Corte di Cassazione ha sancito che il cittadino interessato non deve essere previamente informato e quindi non ha modo di opporsi all’accesso.

Nel caso in cui il tutto non si concretizzi poi in una contestazione riguardante gli adempimenti fiscali, il cittadino non saprà mai dell’accesso, e quindi non potrà mai obiettare sulla sua legittimità. La contestazione fiscale – se ci sarà – giungerà dopo diversi anni dall’accesso, violando il principio della tempestività ed efficacia dell’eventuale rimedio.

Ma, persino ove venisse allora accertato che l’accesso è stato compiuto senza l’autorizzazione del vertice amministrativo prevista dalla legge, secondo la Cassazione il contribuente potrebbe contestarlo solo ove dimostrasse che gliene è derivato uno specifico pregiudizio.

Il ricorso al Garante del contribuente non offre alcuna efficacia, a causa del carattere non vincolante delle sue decisioni. Così la Cedu ha statuito che, riguardo all’accesso ai dati finanziari del contribuente, l’ordinamento giuridico interno:

  • “conferisce alle autorità nazionali discrezionalità illimitata”;
  • “non offre sufficienti tutele procedurali, dato che le misure in questione non sono assoggettate a una revisione giudiziaria o a un esame indipendente”;
  • “non ha fornito ai ricorrenti la protezione minima a cui avevano diritto in base alla Convenzione”.

Per questi motivi, la Cedu impone allo Stato italiano di adottare misure generali appropriate per riportare la propria disciplina giuridica e le proprie pratiche in linea con la sua decisione; in particolare l’ordinamento dovrà:

  • indicare le circostanze e le condizioni nelle quali alla autorità sarà consentito l’accesso ai dati bancari dei contribuenti;
  • prevedere un efficace controllo giurisdizionale o indipendente su tali accessi, che non potrà essere condizionato alla eventuale emissione di una contestazione fiscale;
  • implementare lo Statuto del Contribuente attraverso regole di legge specifiche e vincolanti.

Sta ora al Parlamento e al Governo italiani dare applicazione a questa decisione, impostando finalmente i rapporti fra contribuente e fisco a criteri più aderenti ai principi dello stato di diritto.

Ma la cosa si presta a una riflessione più generale. Abbiamo visto la lotta all’evasione fiscale giustificare il sacrificio della privacy dei contribuenti, la lotta alla mafia giustificare aberrazioni come le misure preventive e il regime carcerario del 41 bis, la lotta alla pandemia giustificare restrizioni a diritti fondamentali, fino alla libertà religiosa. È tempo di ricordare che “il fine giustifica i mezzi” non è compatibile con lo stato di diritto.

oggi, 16 Gennaio 2026, il debito pubblico italiano ammonta a il debito pubblico oggi
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