Un limite al ricorso alla custodia cautelare in carcere è entrato definitivamente in vigore la settimana scorsa – così come le disposizioni del decreto legge sulle carceri.
Modificando il codice di procedura penale, il legislatore ha vietato al giudice di utilizzare l’arresto preventivo se dovesse ritenere che, all’esito del giudizio, non possa irrogare una pena che superi i tre anni di detenzione, salvo il caso di reati di particolare allarme sociale.
La discrezionalità del giudice era già stata limitata nel 1995, quando le misure cautelari del carcere e degli arresti domiciliari erano stata proibite nel caso in cui il condannato avesse potuto usufruire della sospensione condizionale della pena.
È una buona notizia. Ma solo in parte.
L’abuso della carcerazione preventiva è notoriamente una delle pietre dello scandalo del sistema penale italiano: al 31 luglio 2014, su 54.414 detenuti, 8.665 sono in attesa di primo giudizio (fonte Min. giustizia). In percentuale, il 16% della popolazione carceraria è lì non perché giudicato – nemmeno provvisoriamente – colpevole di un reato, ma semplicemente in quanto sospettato di reità, benché la Costituzione riconosca il generale principio di non colpevolezza sino a condanna definitiva.
Proprio in virtù di tale principio, il codice penale prevede la possibilità di ricorrere alla custodia cautelare in carcere come estrema ratio, anche rispetto alle altre misure cautelari, e in ipotesi-limite e tassativamente indicate. Di quella tassatività, tuttavia, il giudici fanno carta straccia, interpretando in maniera lasca e disinvolta le ipotesi previste dal codice.
Le modifiche al codice penale, se pure serviranno a limitare il ricorso alla carcerazione preventiva, raggiungono quell’effetto non per osservanza della ratio originale della legge. Questa, infatti, prevede che la custodia cautelare sia utilizzata in casi limite come pericolo di fuga o reiterazione del reato o inquinamento delle prove. Le nuove disposizioni, invece, hanno previsto un divieto di ricorso in ipotesi che non hanno nulla a che vedere con i motivi per cui il giudice possa utilizzarla, ma semplicemente ne legano le mani in caso di reati puniti con pene carcerarie di minore entità.
Il fatto è che per ricondurre alle intenzioni iniziali la carcerazione preventiva c’è solo un modo: responsabilizzare, anche e soprattutto attraverso la riforma del CSM, la magistratura.
Solo il magistrato, caso per caso, può conoscere in concreto la predisposizione del soggetto a ripetere il reato, il pericolo che esso fugga o la possibilità che inquini le prove.
Se si è abusato della carcerazione preventiva non è perché essa potesse applicarsi anche per reati minori, quanto perché il giudice, in ogni caso, non è chiamato a rispondere dell’uso che di essa ne fa, al punto da potervi ricorrere per fini diversi da quelli originari, e legati chissà a una sorta anticipazione della pena o a un modo di facilitare le indagini anche facendo pressione sull’indagato.
Solo la piena responsabilizzazione, in primo luogo disciplinare, dell’attività del giudice potrà costituire quell’unico, vero vincolo al corretto uso dei suoi poteri di cui l’intero sistema giudiziario ha un forte bisogno.