La nota metodologica è in fondo a questa pagina. Gli aggiornamenti a livello nazionale e regionale sono su questa pagina.
La rapida ed estesa diffusione della pandemia da Covid-19 ha indotto il Governo e le Regioni ad adottare, a partire da inizio marzo su scala nazionale, alcuni provvedimenti fortemente limitativi di alcune libertà personali con l’obiettivo di frenare la diffusione del contagio.
All’inizio della fase2, l’Istituto Bruno Leoni ha elaborato un indice delle libertà per valutare sinteticamente l’impatto dei provvedimenti di riapertura e misurare così la tempestività (o la lentezza) con cui si è ripristinato l’esercizio dei diritti più fortemente limitati e compromessi dalle misure di contenimento e gestione della pandemia.
L’acuirsi dei contagi all’inizio di questo autunno ha indotto il governo statale e le Regioni ad approvare nuovi provvedimenti limitativi delle libertà.
Con il barometro delle libertà, l’Istituto Bruno Leoni vuole non soltanto aggiornare l’Indice dei diritti, ma renderlo una forma di monitoraggio costantemente e tempestivamente aggiornata sul bilanciamento della tutela della salute pubblica con gli altri diritti principalmente limitati a causa della pandemia.
Il barometro valuta in maniera sintetica e dinamica la compressione dei diritti più coinvolti dalla pandemia e dalla sua gestione governativa, sia a livello nazionale e a livello regionale, consentendo così il confronto tra le iniziative del governo statale e quelle delle singole regioni.
L’uscita dalla pandemia non sarà immediata. Senza voler sminuire la gravità della condizione sanitaria, il barometro intende consentire una verifica immediata al necessario bilanciamento tra le diverse espressioni della libertà che rendono dignitosa la nostra vita.
Nota metodologica
Oggetto dell’indagine sono le limitazioni conseguenti alle misure di gestione dell’emergenza epidemiologica su
otto diritti e libertà costituzionalmente garantiti:
- 1. il diritto all’istruzione;
- 2. il diritto al lavoro e alle correlate attività economiche;
- 3. la libertà di riunione (e di assembramento);
- 4. la libertà di circolazione (e di movimento, comprensiva dell’esercizio delle attività svolte all’aperto);
- 5. la libertà di culto;
- 6. la riservatezza e la tutela della vita privata;
- 7. il diritto al buon andamento della pubblica amministrazione;
- 8. il diritto alla salute (per malati non COVID).
La valutazione delle limitazioni imposte dai provvedimenti esaminati è stata posta in essere con una
scala di punteggi da 1 a 5, attribuendo il
punteggio massimo ai casi in cui la
limitazione è stata
irrisoria o nulla, e il
punteggio minimo in caso invece di provvedimento
fortemente limitativo del diritto o della libertà. I punteggi conseguiti in relazione a ciascuna libertà o diritto sono stati sommati tra di loro, in modo da pervenire a un indicatore sintetico sulla libertà personale durante la corrente fase di gestione dell’emergenza epidemica. Tale indicatore, per costruzione, assume un
valore massimo pari a 40, corrispondente al pieno godimento delle libertà o diritti costituzionalmente garantiti, e uno
minimo pari a 8, corrispondente a una loro
sostanziale negazione.
I punteggi conseguiti in relazione a ciascuna libertà o diritto sono stati sommati tra di loro, in modo da pervenire a un indicatore sintetico sulla libertà durante la corrente fase di gestione dell’emergenza epidemica. Il punteggio assegnato tiene conto della previsione normativa come attuata, senza tuttavia fotografare anche le prassi e gli eventi di maggior sacrificio dei diritti che non dipendono dalla regolazione.